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INCENTIVI
| Conto energia | Detrazione 55% |
Conto energia
Con il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 è entrato in vigore il
nuovo conto energia.
E’ previsto il riconoscimento di una tariffa incentivante per ogni kWh prodotto
da impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica.
La tabella sottostante indica come varia la tariffa incentivante
in funzione della potenza di picco dell’impianto FV e del grado di integrazione
architettonica.
Esistono tre tipologie di impianti:
Impianti non integrati in architettura:
fanno parte di questa categoria gli impianti installati a terra o in modo non
complanare alle superfici su cui vengono fissati
Impianti parzialmente integrati in archiettura:
rientrano in questo gruppo gli impianti che, non sostituendo i materiali che
costituiscono le superfici di appoggio, sono installati in maniera complanare
alle superfici su cui vengono fissati
Impianti integrati in architettura:
appartengono a questa tipologia gli impianti FV i cui moduli sostituiscono i
materiali di rivestimento di tetti o coperture, facciate di edifici, avendone la
stessa inclinazione e funzionalità architettonica.
Dall’anno 2009, e per ciascuno degli anni successivi, le tariffe
incentivanti saranno decurtate del 2% ogni anno rispetto ai valori indicati in
tabella.
| kWp |
Non
Integrati |
Parzialmente
Integrati |
Integrati |
| 1 - 3 |
0,40 €/kWh |
0,44 €/kWh |
0,49 €/kWh |
| 3 - 20 |
0,30 €/kWh |
0,42 €/kWh |
0,46 €/kWh |
| > 20 |
0,36 €/kWh |
0,40 €/kWh |
0,44 €/kWh |
Scambio sul posto
Lo scambio sul posto (“net metering”) è quel servizio che consente all’utenza
elettrica di poter compensare le immissioni in rete e i prelievi di energia
elettrica relativi ad un determinato punto di connessione.
Attualmente il regime di scambio sul posto è consentito solo per impianti non
superiori ai 20 kWp di potenza. Con l’anno 2009 questo limite è stato portato a
200 kWp.
Inoltre, il nuovo regolamento del regime di scambio sul posto (in vigore dal
marzo 2009) prevede un cadenza trimestrale entro la quale è possibile consumare
l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri consumi. L’eventuale eccedenza
di energia oltre il trimestre corrente, viene ritirata dal GSE (Gestore Servizi
Elettrici) alle tariffe attuali diramate dall’AEEG, azzerando completamente il
credito di energia.
Detrazione fiscale del 55%
La finanziaria 2007 aveva già introdotto una nuova detrazione fiscale pari al
55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Tutti questi benefici fiscali, sono stati prorogati, con qualche novità, nella
finanziaria 2008 e saranno validi fino al 31 dicembre 2010.
Possono benficiare di questi sgravi fiscali sia le persone
fisiche che le persone giuridiche che siano di fatto proprietarie o
detentori dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione
energetica.
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La detrazione fiscale può essere ripartita in soli 3 anni o
da 3 a 10 anni a scelta del contribuente
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I tetti massimi di detrazione variano da 30.000 € a 100.000
€ a seconda dell’intervento
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Sono esclusi dalle detrazioni, gli interventi sugli edifici
di nuova costruzione
Interventi agevolabili
interventi sull’involucro edilizio (strutture opache e
trasparenti) che soddisfino i requisiti imposti di trasmittanza termica
dell’Allegato B (limite di 60.000 €);
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installazione di pannelli solari per produzione ACS (acqua
calda sanitaria) con garanzia di 5 anni su pannelli e bollitori, e di 2 anni
su componenti e accessori (limite di 60.000 €);
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interventi di sostituzione impianti di climatizzazione
invernale con:
caldaie a condensazione con regolazione di tipo
modulante su tutti i corpi scaldanti
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pompe di calore ad alta efficienza
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impianti geotermici a bassa entalpia (limite di 30.000
€)
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interventi di riqualificazione globale (sull’intero edificio
e non su una parte di esso) che rispettino i valori limite dell’indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale presenti
nell’Allegato A (limite di 100.000 €)
Documentazione
La documentazione da trasmettere all’ENEA per via telematica è composta da:
Allegato A (Attestato di qualificazione energetica)
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Allegato E (Scheda informativa)
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Allegato F (sufficiente solo per la sostituzione di infissi
di singole unità immobiliari o posa di pannelli solari)
La documentazione da conservare invece comprende:
Asseverazione del tecnico abilitato
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Ricevuta del bonifico effettuato
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Fatture o Ricevute fiscali in cui sia chiaramente messo in
evidenza il costo della manodopera rispetto a quello del materiale
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Ricevuta informatica dell’invio della documentazione
all’ENEA
Altre agevolazioni
Il 20% (limite di 200 €) per la sostituzione di frigoriferi
e congelatori di classe energetica non inferiore ad A+
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Il 36% per sostituzione di apparecchi di illuminazione con
sistemi ad alta efficienza negli esercizi commerciali
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Il 20 % (limite di 1.500 €) per l’installazione di motori e
inverter ad alta efficienza
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